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Statuto “Co.mu.net – Officine Corsare APS”

Premesse:

L’associazione “Co.Mu.Net – Officine Corsare APS” (Cooperazione e Mutualismo in Rete) è il tentativo di dare forma e tornare a praticare assieme la possibilità di ripensare radicalmente il senso e le modalità dell’attività politica e il suo rapporto con la vita quotidiana: con questo nome vogliamo dar vita a una comunità auto-organizzata e mutualistica di persone per rispondere ai bisogni concreti dei suoi soci/e a partire dalla condivisione delle capacità professionali, delle disponibilità di tempo e delle risorse economiche dei/lle suoi/e soci/e sostenitori/trici disposti/e a praticare in prima persona gli ideali di cooperazione, mutualismo e solidarietà che ispirano il progetto.

L’associazione “Co.Mu.Net – Officine Corsare APS” raccoglie e sviluppa la storia di lotta, resistenza, intelligenza condivisa, animazione culturale e progettualità politica di Officine Corsare e del progetto del Collettivo di ricerca sociale, ispirato dall’esperienza delle imprese recuperate dai lavoratori e dalle lavoratrici che nel corso degli ultimi decenni in Italia e nel mondo hanno messo in comune le loro capacità e risorse per costituire una cooperativa ed evitare il fallimento della loro azienda.

Definizioni e Finalità

Articolo 1

È costituita l'Associazione di Promozione Sociale, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii, e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, “Co.mu.net – Officine Corsare APS” (denominata Associazione nel presente testo) con sede legale in Torino, in via A. Fontanesi n. 25

Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune deliberato dall’Assemblea dei soci non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS) è centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista e ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Condividendone le finalità, aderisce all’Associazione e rete associativa nazionale “ARCI aps”, adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale.

Articolo 2

Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile dei/delle propri/e soci/e, come dell’intera comunità.

Sono finalità dell’associazione:

• la promozione di iniziative ispirate ai criteri di solidarietà, cooperazione e mutualismo;

• la ricostruzione di reti di solidarietà tra e a favore di chi occupa una posizione subordinata a livello economico, sociale, politico e culturale finalizzate all’emancipazione di tali persone;

• generare un esperimento culturale e politico replicabile altrove e mettere in rete le esperienze di mutualismo e solidarietà già esistenti sul territorio italiano ed europeo;

• riconnettere attività politica e mondo del lavoro attraverso un’organizzazione interna che dia modo e tempo a chi ha un lavoro e a chi lo sta cercando di contribuire economicamente e concretamente alla costruzione e all’erogazione di servizi che rispondano ai bisogni diffusi di tutti i soci;

• il sostegno e l'assistenza secondo i principi di reciprocità, solidarietà e mutualismo ai/alle lavoratori/trici e alla genitorialità, in particolare ai/alle giovani, alle donne, agli/alle immigrati/e, ai/alle precari/e e ai/alle pensionati/e, in armonia con le iniziative di accoglienza, assistenza, orientamento e sostegno già vive e operanti sul territorio; la promozione della cultura della salute e della sicurezza degli ambienti di lavoro e di vita;

• la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e dell’arte, degli spazi per l'espressione e la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale, con particolare attenzione alle realtà indipendenti, attraverso attività culturali, formative, informative che riguardano il mondo dell’arte in genere e del teatro in modo particolare, aiutando chi vuole esprimere il proprio talento artistico a trovare strumenti, luoghi e opportunità di crescita e confronto;

• la promozione dell'accesso universale alla conoscenza e al sapere, con particolare attenzione all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione e alla promozione dell'inclusione digitale;

• la promozione del volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà, di cooperazione e di mutualismo, sia a livello locale che internazionale;

• la promozione di un approccio di genere nell'Associazione e nella società, la piena valorizzazione delle potenzialità delle donne, delle loro esigenze e del loro ruolo come elemento fondante una società giusta e migliore per tutti, la lotta a ogni forma di discriminazione e di violenza;

• l'educazione alla responsabilità civile ed alla cittadinanza, la promozione della partecipazione, dell'inclusione e della coesione sociale, della democrazia e dei diritti a livello nazionale, dell'Unione Europea e internazionale;

• la promozione e l'ampliamento dei luoghi, delle occasioni e delle attività ludiche, di socialità, sportive, fisiche e motorie, con finalità formative, didattiche, ricreative e culturali, finalizzate alla crescita individuale e collettiva e alla promozione di stili di vita attivi incentrati sul movimento e a migliorare la qualità della vita dei/delle soci/e e di tutti/e i/le cittadini/e;

• l'affermazione della cultura della legalità e la lotta alle mafie, a tutte le criminalità organizzate, alla corruzione e agli abusi di potere, anche attraverso l'uso sociale dei beni confiscati;

• l’affermazione della cultura democratica antifascista e dei valori della Resistenza, anche perpetuandone la memoria collettiva;

• la promozione di politiche finalizzate alla valorizzazione e messa a disposizione di luoghi e spazi che possano favorire l'auto-organizzazione dei/delle cittadini/e, come parte integrante del diritto di associazione;

• la promozione della cultura cinematografica e audiovisiva, ai sensi della L. 220/2016, attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni e iniziative di formazione del pubblico riferite particolarmente al mondo giovanile e alle istituzioni scolastiche;

• la promozione del protagonismo delle nuove generazioni e dell'associazionismo giovanile;

• la promozione della cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose, e di genere, della tutela delle diversità linguistiche, nonché della libertà di orientamento sessuale e dell'antiproibizionismo;

• la promozione della laicità, quale fondamento dello stato di diritto e principio di democrazia, difesa del pari diritto e riconoscimento della libertà di coscienza;

• la promozione dei diritti e lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta contro ogni forma di disagio, esclusione, emarginazione, discriminazione, razzismo, xenofobia, omotransfobia, sessismo, intolleranza, violenza e censura;

• la promozione di una società aperta e interculturale, dove diversità e pluralismo siano una risorsa. La promozione del protagonismo e dell'auto-organizzazione dei/delle migranti e delle minoranze;

• il ripudio della guerra e l'impegno per l'affermazione di una cultura nonviolenta e pacifista;

• la promozione e la pratica delle forme di servizio civile universale e regionale e di impiego nei progetti all'estero previste dalla legislazione nazionale, dalle legislazioni regionali e da quella europea;

• l'impegno a favore della realizzazione di una società ecosostenibile, che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente, dell'ecosistema, dell'economia circolare e della giustizia climatica, l'architrave di una società e di un'economia sostenibile; la promozione delle fonti energetiche rinnovabili e il sostegno alla formazione di una coscienza ambientale;

• l'impegno per un movimento di cittadinanza mondiale, la costruzione di pratiche di solidarietà e cooperazione tra comunità, anche a livello internazionale; la costruzione di relazioni e reti a livello europeo e mondiale per l'affermazione della giustizia sociale e la globalizzazione dei diritti umani;

• la promozione di attività educative e formative permanenti lungo l'arco della vita, informali, non formali, anche a carattere professionale; sono comprese in questo punto anche le attività di informazione, formazione e aggiornamento anche professionale rivolte al mondo della scuola, ai/alle docenti e agli/alle studenti/esse di ogni ordine e grado, in collaborazione con i Ministeri, le istituzioni scolastiche territoriali e le istituzioni decentrate di competenza e riferimento. Tali attività sono coerenti con il Quadro Europeo delle Qualifiche (QEQ);

• la promozione e la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, attraverso il pieno riconoscimento della cittadinanza delle giovani generazioni, per dare sostegno alla loro soggettività positiva, finalizzata alla realizzazione di adeguati spazi di vita e all'attivazione di efficaci strumenti di partecipazione;

• la difesa e l'innovazione dello Stato sociale in una prospettiva di crescita del ruolo dell'economia sociale, dei soggetti non profit; la promozione della finanza etica, dell'educazione al consumo critico, la valorizzazione della pratica della filiera corta.

Articolo 3

L’Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri soci e delle proprie socie, di loro familiari o di terzi, in particolare delle attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell’art. 5 del CTS:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma d’ignoranza, d’intolleranza, di violenza, di censura, d’ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione.

In generale sono potenziali settori di intervento dell'Associazione, ove compatibili, le attività di cui all'art. 5 del CTS e successive modificazioni e integrazioni.

L’Associazione svolge le attività di interesse generale attraverso modalità specifiche e strumenti di supporto quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

  • l’organizzazione di momenti pubblici di discussione;

  • la costruzione di reti di collaborazione e cooperazione con altre realtà attive;

  • la costruzione ed erogazione di servizi mutualistici ;

  • l’organizzazione di incontri, eventi, manifestazioni, convegni, di forme di gioco educativo, creativo e a carattere sociale;

  • l’organizzazione e la promozione di esperienze artistiche, corsi, laboratori, workshop;

  • la gestione e riqualificazione di spazi pubblici e/o privati,

  • la promozione di attività di formazione e avvenimenti informativi, divulgativi, scientifici, seminari, pubblicazioni;

  • operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie funzionali al raggiungimento dello scopo sociale;.

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell’art. 7 del CTS.

L'Associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione ai/lle soci/e di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all’attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come previsto dall'art. 85 comma 4 del CTS.

Articolo 4

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/lle propri/e soci/e.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il/la volontario/a è socio/a o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L’Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e dell’Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle proprie finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/lle propri/e soci/e, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.
 

I Soci e le Socie

Articolo 5

Il numero dei/lle soci/e è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 comma 1 CTS.

Può diventare socio/a chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio/a solo previo consenso del genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Agli/lle aspiranti soci/e sono richiesti l'accettazione e l’osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.

Lo status di socio/a, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli/le aspiranti soci/e devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

Articolo 6

E’ compito del Consiglio Direttivo, o di uno/a o più Consiglieri/e da esso espressamente delegati/e, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli/le aspiranti soci/e abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale di ARCI APS al/la nuovo/a socio/a e il suo nominativo sarà annotato nel Libro dei Soci.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di cui al primo comma o ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l’interessato/a potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

Articolo 7

L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti/e i/le soci/e.

Gli/le soci/e hanno diritto a:

  • frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;

  • riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma;

  • discutere ed approvare i rendiconti;

  • eleggere ed essere eletti/e componenti degli organi dirigenti, di garanzia e di controllo;

  • esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;

  • approvare le modifiche allo statuto nonché l’adozione e la modifica dei regolamenti.

L’Assemblea potrà adottare un apposito regolamento al fine di disciplinare il funzionamento di eventuali circoli di soci e socie territoriali e/o tematici.

Articolo 8

Il/la socio/a è tenuto/a a:

  • rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali;

  • versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organi dirigenti;

  • mantenere un’irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare è obbligo del/la socio/a mantenere una condotta di rispetto verso gli/le altri/e soci/e e verso gli organi sociali nonché verso il buon nome dell’Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;

  • rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organi di garanzia dell’Associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei soci;

  • osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organi ai quali l’Associazione aderisce o è affiliata.

La quota sociale rappresenta un versamento periodico destinato unicamente al sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

In mancanza di un regolamento sul tesseramento si fa riferimento al Regolamento del Comitato territoriale ARCI di riferimento.

Articolo 9

La qualifica di socio/a si perde per:

  • decesso;

  • scioglimento dell'Associazione;

  • mancato pagamento della quota associativa annuale;

  • dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;

  • rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte del Consiglio Direttivo;

  • espulsione.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, a seguito di sollecito di versamento anche collettivo, comporta la decadenza dell’associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci.

Articolo 10

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del/la socio/a, secondo la gravità dell’infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera sociale, o l'espulsione, per i seguenti motivi:

  • inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;

  • denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei/lle suoi/e soci/e;

  • l'attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;

  • il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;

  • appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;

  • l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;

  • l'arrecare danni morali o materiali ad altro/a socio/a ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adotti condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi all’art. 2 del presente statuto.

Ciascuno dei predetti provvedimenti dovrà essere reso noto al/la socio/a con comunicazione scritta.

Contro ogni provvedimento disciplinare di cui al presente articolo, è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Presidente che lo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea dei Soci utile che deciderà in via definitiva.

 

Patrimonio Sociale e rendicontazione

Articolo 11

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

Esso è costituito da:

  • beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;

  • eccedenze degli esercizi annuali;

  • erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;

  • fondo di riserva;

  • partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 12

Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:

  • quote annuali di adesione e tesseramento dei/delle soci/e;

  • proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;

  • proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;

  • contributi pubblici e privati;

  • erogazioni liberali;

  • raccolte fondi;

  • ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

Articolo 13

L’esercizio sociale dura dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e di esso deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo un bilancio di esercizio ai sensi dell’art. 13 del CTS.

Il termine per la presentazione del bilancio può essere prorogato in caso di comprovata necessità o impedimento.

Articolo 14

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva, il cui utilizzo è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci.

Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all’art. 2 e per nuovi impianti o attrezzature.

 

Organi dell’Associazione

Articolo 15

Sono organi di direzione dell’Associazione:

  • l’Assemblea dei Soci;

  • il Consiglio Direttivo.

È organo di garanzia e controllo (laddove previsto, ai sensi dell'art. 30 del CTS):

  • il Collegio dei Sindaci revisori.

Eccezion fatta per l’Assemblea, gli organi durano in carica due anni ed i componenti sono rieleggibili.

Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Articolo 16

Partecipano all'Assemblea generale dei soci e hanno diritto di voto in tale sede tutti/e i/le soci/e che siano iscritti/e da almeno tre mesi nel Libro dei Soci e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

Le riunioni dell’Assemblea sono convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca e/o da inviare ai/lle soci/e tramite posta elettronica/posta ordinaria con preavviso di almeno quindici giorni.

L’Assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo altresì ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci revisori (ove nominato) o almeno un quinto dei/lle soci/e aventi diritto al voto.

L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Articolo 17

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei/lle soci/e con diritto di voto, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli/lle intervenuti/e.

L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei voti dei/lle presenti, salvo le eccezioni di cui all'art. 18 e all’art. 29.

Il voto è personale e non sono ammesse deleghe, se non per comprovati motivi di salute o di assenza dal comune in cui si svolge l’assemblea per motivi di lavoro o familiari.

Articolo 18

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei/lle soci/e, è indispensabile la presenza in Assemblea di almeno un terzo dei/lle soci/e con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei/lle partecipanti.

Per le delibere di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti.

Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta dei/lle soci/e aventi diritto al voto, ed il voto favorevole i quattro quinti dei presenti.

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'art. 29.

Articolo 19

L'Assemblea è presieduta dal/la Presidente dell'Associazione o da un/a socio/a eletto/a dall’Assemblea stessa. Il/la presidente dell’Assemblea propone un/a segretario/a verbalizzante eletto/a in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei/lle soci/e presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento ove presente.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del/la segretario/a che li firma insieme al presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all’interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei/lle soci/e per la consultazione.

Articolo 20

L’Assemblea generale dei soci:

a) elegge e revoca i componenti degli organi sociali;

b) al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l’indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre soci/e, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;

c) nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

d) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;

e) approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico;

f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

g) delibera sulle modificazioni dello statuto;

h) delibera sull’assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari;

i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

l) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;

m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

Articolo 21

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci, ed è composto da un minimo di 5 e un massimo di 11 componenti eletti fra i/le soci/e. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS.

I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall’art. 2382 del codice civile.

La carica di Consigliere non prevede compenso.

Articolo 22

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di persone non socie, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, secondo quanto previsto dall'art. 4.

Articolo 23

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il/la Presidente: ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione e la rappresenta anche verso i terzi. Convoca e presiede il Consiglio; può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile;

- il/la Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;

- il/la Segretario/a: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.

- il/la Tesoriere/a: tiene la cassa e cura gli aspetti di carattere economico.

In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente o Segretario è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un nuovo incaricato all’interno dei propri componenti in carica e, se necessario, provvedere alla reintegrazione di un componente del Consiglio secondo le norme stabilite all’art. 26.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Articolo 24

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

  1. convocare l'Assemblea dei soci;

  2. eseguire le delibere dell'Assemblea;

  3. formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

  4. predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall'art. 13 comma 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

  5. Predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;

  6. individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'Art. 13 comma 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;

  7. predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e programmazione economica dell’anno sociale;

  8. predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell’Assemblea;

  9. all’interno delle linee guida definite dall’Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;

  10. deliberare circa l'ammissione dei/lle soci/e; allo scopo, il Consiglio può delegare uno/a o più Consiglieri/e;

  11. deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei/lle soci/e;

  12. sovrintendere all’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione e, all’interno delle linee guida espresse dall’Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell’Associazione;

  13. stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;

  14. curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;

  15. decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;

  16. presentare all’Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull’attività inerente il medesimo.

Articolo 25

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 4 volte all’anno, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, nonché quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei/lle Consiglieri/e, nonchè su convocazione del/la Presidente.

È da ritenersi validamente costituita la riunione del Consiglio Direttivo anche se non formalmente convocata laddove sia presente la totalità dei Consiglieri.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei/lle Consiglieri/e, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un/a solo/a Consigliere/a.

In caso di parità di voti, prevale il voto del/la Presidente e in caso di assenza del/la Presidente prevale il voto del/la Vicepresidente.

Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del/la Segretario/a, che lo firma insieme al/la Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei/lle soci/e che richiedano di consultarlo.

Articolo 26

I/le Consiglieri/e sono tenuti/e a partecipare attivamente a tutte le riunioni. Il/la Consigliere/a che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade. Decade comunque il/la Consigliere/a dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Nella prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.

È facoltà del/la Consigliere/a rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all’interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al presidente e dallo stesso riportata all’interno della successiva riunione del Consiglio.

Il/la consigliere/a decaduto/a o dimissionario/a può essere sostituito/a, ove esista, dal/la socio/a risultato primo escluso/a all’elezione del Direttivo, diversamente la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall’incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l’intero Consiglio decade.Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei/lle Consiglieri/e.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicendo nuove elezioni entro trenta giorni.

Articolo 27

Il Collegio dei Sindaci revisori è un organo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge o l’Assemblea lo ritenga opportuno, verrà eletto il Collegio dei Sindaci revisori composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all’Associazione.

Le cariche di consigliere/a e sindaco revisore sono incompatibili fra loro e ai componenti del Collegio si applica l'art. 2399 del codice civile.

Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 comma 2 del codice civile e i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell’Associazione e moralità.

Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I/le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle deliberazioni del Collegio è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali del Collegio ed è a disposizione dei/lle soci/e che richiedano di consultarlo.

Articolo 28

Fermo restando quanto previsto dall'art. 27, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione:

  • potrà incaricare della revisione legale dei conti il Collegio dei Sindaci revisori, qualora sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;

  • ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

 

Norme di Scioglimento

Articolo 29

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei presenti nel corso di un'Assemblea validamente convocata e in cui sia presente la maggioranza assoluta dei/lle soci/e aventi diritto al voto. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l’ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato a maggioranza dei presenti da un'Assemblea appositamente convocata.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aderenti ad ARCI APS, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS. È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.

 

Disposizioni Finali

Articolo 30

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma dello statuto nazionale di “ARCI aps”, del CTS, del Codice Civile e delle norme vigenti.